Pubblichiamo il testo dell’art. 33 dell’ipotesi di contratto siglata da Fnsi e Fieg. Dovrebbe essere quello definitivo, anche se mancano ancora delle parti importanti (esempio l’allegato G). Appena sarempo in possesso di tutti gli elementi i nostri esperti potranno commentarlo dissolvendo i dubbi esistenti in tanti colleghi.
Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità d’importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età.
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
…omissis….
3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.
4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del direttore…………omissis.
Il trattamento pensionistico INPGI previsto dall’art. 37 della legge n. 416/81 (e successive modifiche) può essere conseguito esclusivamente dai giornalisti professionisti limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale.
Il giornalista dipendente da un’azienda in crisi che sia in possesso dei requisiti indicati, e rientri nel numero dei casi previsti dai decreti, può scegliere di optare per il prepensionamento ottendendo dall’INPGI uno scivolo fino a 5 anni di contributi figurativi , nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi.
Qualora il giornalista abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo (i contributi figurativi accreditati) a carico dell’INPGI non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’eta’ anagrafica raggiunta dall’interessato.
In sostanza, per gli ultrasessantenni, i contributi figurativi saranno accreditati nella misura pari al massimo che il giornalista avrebbe potuto raggiungere se la sua azienda non fosse stata in crisi, se cioè egli avesse potuto continuare a lavorare fino ai 65 anni di età.
| ETA’ | SCIVOLO MASSIMO |
| 60 anni e 1 mese | 4 anni e 11 mesi |
| 60 anni e 2 mesi | 4 anni e 10 mesi |
| ————– | —————— |
| ————– | ——————- |
| 64 anni e 11 mesi | 0 anni e 1 mese |
Per le pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 della legge 416/81, il Regolamento Inpgi, prevede una decurtazione percentuale del trattamento, legata in maniera direttamente proporzionale agli anni di anticipo rispetto all’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.
Tale decurtazione non è però fissa, ma è ricalcolata annualmente e diminuisce con il progredire degli anni, fino a scomparire al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. Nella tabella che segue sono indicate le percenutali di abbattimento.
| Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia | Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico |
| 7 | 29,17% |
| 6 | 26,09% |
| 5 | 22,73% |
| 4 | 19,05% |
| 3 | 15,00% |
| 2 | 10,53% |
| 1 | 5,56% |
Dal 24 aprile 2007, nel calcolo delle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 (e successive modificazioni ed integrazioni) si applica un abbattimento definitivo dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa.
Per le domande di prepensionamento riferite a stati di crisi accertati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anteriormente alla data del 24 aprile 2007 continuano a valere le precedenti normative di calcolo: non sarà pertanto applicato l’abbattimento definitivo legato allo scivolo concesso.
Facciamo un esempio per capire come funziona il sistema.
Esempio 1 - giornalista con 60 anni e 30 anni di contribuzione – senza scivolo.
Media retributiva pari a € 51.645,70: trattamento di pensione pari a € 41.213,27.
Poichè al raggiungimento del 65° anno di età, mancano 5 anni, si applicherà l’abbattimento provvisorio del 22,73% legato all’età: la pensione erogabile sarà pari a € 31.845,49.
L’anno successivo al compimento del 61° anno di età, lo stesso giornalista vedrà applicato alla propria pensione un abbattimento pari al 19,05%.
La pensione erogabile sarà pari a € 33.362,14.
Così accadrà ogni anno fino al raggiungimento del 65° anno di età, momento nel quale il giornalista incomincerà a percepire il trattamento di pensione per intero (€ 41.213,27)
Esempio 2 - giornalista con 60 anni e 28 anni di contribuzione – concessione di 2 anni di scivolo.
Media retributiva pari a € 51.645,70: trattamento di pensione calcolato con 30 anni pari a € 41.213,27.
Poiché l’interessato ha usufruito dello scivolo contributivo, dal 24 aprile 2007, è applicato un l’abbattimento definitivo, all’importo pensionistico, pari all’1% legato ai 2 anni di scivolo concesso (0,5 per ogni anno), cosicché, l’importo della sua pensione intera (€ 41.213,27) sarà rideterminato in € 40.801,13.
Poichè al raggiungimento del 65° anno di età, mancano 5 anni, si applicherà l’abbattimento provvisorio del 22,73% legato all’età: la pensione erogabile sarà pari a € 31.527,03
L’anno successivo al compimento del 61° anno di età, lo stesso giornalista vedrà applicato alla propria pensione un abbattimento pari al 19,05%.
La pensione erogabile sarà pari ad € 33.028,51.
Così via ogni anno fino al raggiungimento del 65° anno di età, momento nel quale il giornalista incomincerà a percepire il trattamento di pensione per intero (40.801,13).
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