Secondo la sentenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 15062 del 26 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Meliadò) il compenso per le prestazioni professionali va determinato sulla base della tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
La decisione trova fondamento giuridico nell’art. 2233 cod. civ. (“Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”, sentito il parere del Consiglio dell’Ordine a cui il professionista appartiene. E ”In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione…”). In sintesi, ogni volta che si deve prendere in esame la correttezza del compenso, occorre dare la precedenza alla convenzione tra le parti. Poi, se questo accordo non esiste, alle tariffe, usi e consuetudini. Solo alla fine la parola passa al giudice.
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