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Ordine dei Giornalisti, altri passi verso la riforma

Inizia l’esame in Commissione Cultura della Camera.

Il 5 novembre la Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha avviato la discussione della proposta legislativa che prevede la modifica, in alcuni suoi punti, alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista (legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti). Il documento era stato presentato lo 22 aprile dai deputati Pisicchio, Zampa, Mazzuca, Pionati, Merlo, Giulietti, Rao, Salvini, Lehner, Testoni. Di seguito pubblichiamo il testo della Proposta, l’intervento del relatore, la sintesi del dibattito che è avvenuto in Commissione. E il testo del documento di indirizzo per la riforma dell’Ordine, approvato all’unanimità a Positano Riunione del CNOG del 17/10/2008.

LA PROPOSTA DI LEGGE

XVI LEGISLATURA

Camera dei deputati  n. 2393

Proposta di legge  d’iniziativa dei deputati Pisicchio, Zampa, Mazzuca, Pionati, Giorgio Merlo, Giulietti, Rao, Salvini, Lehner, Testoni

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista

Presentata il 22 aprile 2009

TESTO

Art. 1. (Requisiti per l’accesso alla professione di giornalista).

Dopo il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«Alla prova di idoneità professionale di cui all’articolo 32 si accede con la laurea in una qualsiasi disciplina o classe unitamente al compimento della pratica giornalistica da svolgere secondo una delle seguenti modalità:

- nell’ambito di una laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia costituito almeno per il 50 per cento da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;

- nell’ambito di un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;

- nell’ambito di corsi biennali svolti presso istituiti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».

Art. 2. (Status di pubblicista).

Dopo il primo comma dell’articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«L’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è subordinata all’effettuazione di un colloquio da svolgersi presso il consiglio regionale dell’Ordine cui viene presentata la domanda, concernente le materie previste dalle lettere d) ed e) del secondo comma dell’articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni. La domanda resta sospesa fino all’esito positivo del colloquio. L’effettuazione del colloquio può essere sostituita dalla frequenza di corsi formativi della durata di almeno quarantacinque ore organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».

Art. 3. (Norme transitorie).

Dopo l’articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. – (Norme transitorie in materia di prova di idoneità professionale). – 1. Sono ammessi alla prova di idoneità professionale di cui all’articolo 32:

- coloro che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno già svolto il periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data;

- coloro che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data.

Sono ammessi alla prova di idoneità professionale fino alle sessioni dell’anno 2015 anche:

- coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi, attestata secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ne assicura l’applicazione, presso organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa o giornali telematici regolarmente registrati, purché abbiano seguito, anche per via informatica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari previste dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;

- coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di articoli firmati o di altra documentazione che dimostri l’effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ne assicura l’applicazione, e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche per via telematica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari previste dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Sono altresì ammessi alle sessioni della prova di idoneità professionale fino alle sessioni dell’anno 2013 coloro che, in possesso del titolo di laurea, hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo ovvero sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal medesimo ordinamento».

Art. 4. (Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti).

L’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Consiglio nazionale. Composizione e procedure elettorali). – 1. La composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e le modalità per la sua elezione sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia».

Art. 5. (Commissione deontologica nazionale).

Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo l’articolo 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis. – (Commissione deontologica nazionale). – 1. È istituita la Commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

Le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 63.

In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell’Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia».

Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 20-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni dell’articolo 59-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6. (Giurì per la correttezza dell’informazione).

Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l’articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell’informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il giurì per la correttezza dell’informazione, di seguito denominato «giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell’Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello.

I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l’espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d’intesa con il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».

Art. 7. (Convocazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti).

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può essere convocato anche  con notificazione inviata tramite posta prioritaria.

Art. 8. (Elezione dei consigli dell’Ordine).

Al secondo comma dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «otto giorni dalla prima» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore dalla prima».

Art. 9. (Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale).

I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all’articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell’arco di ciascun anno solare. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.

INTERVENTO DEL RELATORE GIANCARLO MAZZUCCA

Onorevoli Colleghi! – L’informazione giornalistica registra ormai da decenni trasformazioni profonde, rapide e continue. I suoi confini sono sempre più indefiniti e l’Ordine dei giornalisti, modellato su una realtà lontana quasi mezzo secolo, incontra molte difficoltà nel governare il cambiamento. Molti operatori dell’informazione lo vivono come una struttura a cui è faticoso accedere, e a volte anche come un ingombro.

L’Ordine dei giornalisti rivendica con orgoglio, pur nelle difficoltà create da norme non più rispondenti alla nuova realtà dell’informazione, l’impegno profuso nella promozione di una cultura dell’informazione, nella tutela dei soggetti deboli, nel forzare le strettoie dell’accesso, nell’introdurre regole deontologiche più severe. Condizione affinché questo impegno possa esprimersi pienamente è una riforma radicale che cambi le regole dell’accesso, consenta una formazione permanente, renda possibile una puntuale e rapida applicazione dei princìpi deontologici e ridefinisca i meccanismi di selezione della rappresentanza.

Nel dettaglio, la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (cosiddetta «legge Gonella»), ha compiuto ormai quarantasei anni. Le impostazioni di principio sono ancora validissime – anzi, si può dire che risultino perfino più attuali e importanti oggi che in passato – mentre i dettami strutturali e organizzativi richiedono una profonda riforma. Infatti, nel tempo trascorso, molte trasformazioni sono avvenute nel campo dell’informazione e dei media (basti pensare a internet, fenomeno inedito e largamente rivoluzionario, e al peso della televisione come fonte primaria di informazione dei cittadini, quale non poteva essere immaginata all’epoca in cui il legislatore provvedeva a normare la professione giornalistica). Grandi modificazioni sono avvenute anche nella società, e segnatamente nella qualificazione delle attività formative e professionali: su di esse sono intervenute ampiamente le legislazioni nazionali e comunitarie, con riflessi che nel settore del giornalismo sono soltanto indiretti.

C’è da sottolineare che le rappresentanze dei giornalisti, in primis proprio quelle dell’Ordine, sollecitano da alcuni lustri un adeguamento normativo. Ricordiamo che la Corte costituzionale a più riprese ha confermato la legittimità dell’Ordine dei giornalisti, riconoscendo che la legge n. 69 del  1963 disciplina esclusivamente il giornalismo come professione, e quindi non limita in nulla l’accesso ai mezzi di informazione come libera espressione del pensiero.

Occorre, infatti, distinguere tra l’informazione e altre libere manifestazioni, come le opinioni e, più in generale, ogni tipo di espressione. L’informazione, in regime democratico, non soltanto è un diritto, ma è anche un dovere. Del diritto sono titolari sia i giornalisti (libertà di stampa) sia i cittadini tutti (diritto di essere informati); il dovere, invece, è in capo ai soli giornalisti, come esplica la legge Gonella all’articolo 2. Dire, dunque, che l’informazione la fanno i giornalisti, ed essi soltanto, lungi dal configurare un’esclusione o una limitazione dei diritti di tutti, significa invece affermare una garanzia democratica, in continuità con l’articolo 21 della Costituzione che riconosce a tutti il diritto «di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». In concreto, non potrebbe essere riservata, e infatti non è riservata ai soli iscritti all’Ordine dei giornalisti, la facoltà di scrivere sui giornali o di esprimersi con altri mezzi che ad essi si possono assimilare.

Sono di competenza dei giornalisti la ricerca, l’elaborazione, il commento e la verifica delle notizie. Non sono, invece, di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

L’esperienza di questi quarantasei anni ha fatto emergere i limiti dell’ordinamento attuale – ovviabili in gran parte con una riforma che renda più agile ed effettiva l’azione dell’Ordine dei giornalisti – ma ha anche confermato l’importanza di esso come strumento in grado di dare ancoraggio e certezze normative all’indipendenza del giornalista.

All’attivo del bilancio di lungo periodo stanno diversi fattori. Innanzitutto la promozione dell’applicazione di regole deontologiche sempre più puntuali e severe: per il rispetto dei soggetti deboli e per la tutela dei minori, per svincolare l’informazione da condizionamenti della pubblicità e per evitare i conflitti di interessi in settori molto sensibili come l’informazione economico- finanziaria e quella rivolta ai consumatori. L’Ordine ha sviluppato in tutto questo periodo la cultura dell’informazione, anche attraverso le scuole di formazione al giornalismo, e ha promosso iniziative di formazione permanente (in quest’ultimo settore gli interventi sono ancora embrionali, e necessitano di nuovi impegni e investimenti).

I princìpi su cui si fonda la legge n. 65 del 1963 sono dunque pienamente da confermare.

Essi sono ottimamente riassunti nell’articolo 2, primo comma: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». E ancora: «è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti». Importante per una libera professione è anche il terzo comma che recita: «Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,  quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse».

È ovvia osservazione che, senza queste premesse, lo status del giornalista sarebbe riconducibile a quello di un impiegato, vincolato agli obblighi di fedeltà verso la propria azienda (articolo 2105 del codice civile). Non potrebbero esistere un potere del direttore di testata autonomo rispetto alla proprietà, né il diritto del singolo giornalista di difendersi da censure o da modifiche apportare da altri a ciò che ha scritto. Cadendo, poi, il segreto professionale, le fonti fiduciarie non si sentirebbero tutelate e la conseguenza sarebbe una pesante limitazione della possibilità di approfondire i fatti per poi riferirli al pubblico.

C’è anche da rilevare che la Consulta, confermando con la sentenza n. 11 del 1968 la legittimità dell’Ordine dei giornalisti, ne sottolinea la capacità di tutelare, con la deontologia, la libertà degli iscritti «nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro (…) compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla».

Una riforma della legge dell’Ordine dei giornalisti deve perciò mantenere inalterate queste impostazioni di principio, modificando invece alcuni punti specifici che sono:

il sistema di accesso alla professione;

il meccanismo elettorale che oggi porta a una dimensione pletorica del Consiglio nazionale;

procedure e organi che intervengono in materia deontologica, per garantire tempestività, equità e trasparenza nei procedimenti disciplinari.

Accesso alla professione.

Da tempo è maturata la consapevolezza che la professione di giornalista, analogamente a molte altre, richiede una base formativa superiore a quella prevista dalla legge n. 69 del 1963, cioè l’allora diploma di scuola media superiore e oggi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I processi attraversati dalla società, e dalla stessa editoria giornalistica, suggeriscono un approccio differente. Di fatto si constata che nell’ultimo decennio più di tre su quattro delle persone che sostengono l’esame per diventare giornalisti professionisti hanno una laurea. L’Ordine dei giornalisti ha stipulato convenzioni con numerose università per corsi specialistici che consentano l’accesso all’esame professionale, nel rispetto della legge e delle norme che definiscono il praticantato. È dunque maturo un cambiamento che preveda un canale di accesso unico attraverso:

una fase di formazione preliminare coincidente con la laurea (laurea triennale se ci si riferisce al nuovo ordinamento in vigore) conseguita nelle università italiane o nelle università estere i cui Stati riconoscano la reciprocità;

una seconda fase di specializzazione, di due anni, da realizzare in forme diverse, e cioè:

laurea magistrale in giornalismo che consenta di sostenere l’esame professionale;

master specifico riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti;

scuole di giornalismo collegate a una struttura universitaria.

La presente proposta di legge si conforma a questi princìpi ispiratori recependo, all’articolo 1, l’impianto suggerito dall’Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma.

Pubblicisti.

I pubblicisti costituiscono un prezioso patrimonio di saperi e di competenze, e concorrono in modo sostanzioso all’informazione quotidiana e periodica, effettuata mediante i mezzi stampati e gli altri mezzi.

Oggi la via per accedere all’elenco dei pubblicisti è il riconoscimento di un’attività continuativa nell’arco di almeno due anni.

Nessuna prova di ingresso è richiesta.

Nella presente proposta di legge per i giornalisti pubblicisti vengono mantenuti i medesimi requisiti di accesso con l’aggiunta, però, di corsi specifici di cultura generale e delle norme che regolano il giornalismo (articolo 2) e che terminano con una prova conclusiva sulle materie studiate.

La presente proposta di legge tiene conto (articolo 3), inoltre, dei «pubblicisti di necessità», collocati in un elenco che non sarebbe il loro proprio, ma che finora è l’unico che può ospitarli in base alle norme fissate dalla legge n. 69 del 1963.

In base alla presente proposta di legge resta nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanere in tale elenco senza il passaggio all’elenco dei professionisti in una dimensione transitoria.

Regole elettorali per le cariche.

Con l’articolo 4 vengono indicati nuovi princìpi relativi alle regole elettorali per l’elezione dei consiglieri nazionali. Infatti uno dei punti in cui le norme stabilite quarantasei anni fa appaiono più bisognose di cambiamenti è quello delle modalità di elezione dei consiglieri nazionali: varate in un’epoca in cui gli addetti al giornalismo erano poche centinaia, esse oggi hanno portato a una cifra spropositata di consiglieri nazionali (con la certezza che la situazione peggiorerà ancora, se non si interviene).

Infatti, mentre negli anni ’60, all’esordio, i consiglieri nazionali erano 45, oggi superano la cifra di 130. Tutto ciò comporta oneri eccessivi, lungaggini e problemi anche di spazio.

Una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali è, quindi, un obiettivo irrinunciabile della riforma, che si intende cogliere rinviando la definizione del procedimento elettorale a un regolamento da adottare a cura del Ministro della giustizia.

Commissione deontologica e procedura disciplinare.

A rendere urgente una modifica delle procedure in materia disciplinare è l’esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico di appello rispetto alle deliberazioni dei singoli consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il plenum, rischia continuamente la dispersione e le lungaggini e, procedendo a scrutinio segreto, richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici: è infatti frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale.

Con l’articolo 5 si istituisce, pertanto, una Commissione deontologica nazionale, composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale, competente in materia disciplinare.

Giurì per la correttezza dell’informazione.

L’articolo 6 recepisce la proposta dell’istituzione di un giurì per la correttezza dell’informazione.

Con l’articolo 7 si prevede l’utilizzo anche della posta prioritaria, insieme ad altri strumenti di comunicazione, per la convocazione del Consiglio nazionale. Statuizioni di eguale contenuto procedurale sono previste nell’articolo 8 e nell’articolo 9.

RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione)

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame mira a riformare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti; sottolinea che si tratta di un provvedimento ormai necessario, poiché nella professione molto è cambiato dai tempi della citata legge n. 69. La grave crisi in cui versa l’editoria, le nuove tecnologie telematiche, in particolare il web, hanno introdotto, i nuovi modi di comunicazione sono tutti elementi che conducono all’opportunità della modifica della normativa esistente. Sottolinea che la relazione introduttiva evidenzia, infatti, che mentre le impostazioni di principio della legge suddetta sono ancora valide, alcune questioni strutturali e organizzative richiedono una riforma, alla luce dei cambiamenti intervenuti nell’informazione giornalistica e della conseguente necessità di governo efficace. Gli aspetti sui quali intervenire sono rappresentati dalle regole per l’accesso alla professione, dalla ridefinizione dei meccanismi di selezione della rappresentanza, dalla formazione permanente e dalla necessità di una rapida applicazione dei principi deontologici. Ricorda che la stessa relazione evidenzia che con la proposta di legge si recepisce l’impianto suggerito dall’Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma, approvato nel 2008. Gli articoli 1, 3 e 9 della proposta di legge in esame concernono la disciplina per l’accesso alla professione di giornalista.

In particolare, sottolinea che l’articolo 1, aggiungendo un comma all’articolo 29 della legge n. 69 del 1963, introduce tra i requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale – necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti – il conseguimento della laurea e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti:

- laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia costituito almeno per il 50 per cento da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;

- master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;

- corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Relativamente al requisito del titolo di studio, la proposta di legge indica una laurea in qualsiasi disciplina o classe. A tale proposito, segnala che nel nuovo ordinamento universitario i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più decreti ministeriali (articolo 4, decreto ministeriale n. 270 del 2004). Per ambito disciplinare si intende, invece, l’insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (articolo 1 decreto ministeriale n 270 del 2004).

Alla luce delle indicazioni normative sopra ricordate, ritiene occorrerebbe valutare l’opportunità di eliminare dal capoverso il termine « disciplina », risultando sufficientemente indicativo della volontà legislativa l’utilizzo dei termini « classe di laurea ». Alla lettera c) segnala, inoltre, un refuso (« istituiti » invece di « istituti »). Riterrebbe opportuno, inoltre, chiarire se le nuove modalità di svolgimento della pratica giornalistica indicate dalla proposta di legge sostituiscano quelle previste dall’articolo 34 della legge n. 69 del 1963, come sembrerebbe evincersi dalla lettura del successivo articolo 3. In caso positivo, si dovrebbe procedere all’abrogazione dello stesso articolo 34 e si dovrebbero apportare le modifiche conseguenti alle norme vigenti in materia. A fini di chiarezza normativa, riterrebbe inoltre opportuno inserire il nuovo comma nell’ambito dell’articolo 32 (Prova di idoneità professionale) della legge, anziché dell’articolo 29 (Iscrizione nell’elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica dell’articolo 1 della proposta di legge, requisiti per l’accesso alla professione di giornalista, con quella di « Requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale».

Aggiunge che l’articolo 3 della proposta di legge –  che, secondo la relazione introduttiva tenta di dare una risposta anche alla questione dei « pubblicisti di necessità » – introduce l’articolo 32-bis alla legge n. 69 del 1963. Esso reca norme transitorie in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale di coloro che non sono in possesso dei requisiti introdotti dalla medesima proposta. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo – che, a differenza dei commi 2 e 3, non reca un termine finale di applicazione delle relative disposizioni – prevede che siano ammessi coloro che alla data di entrata in vigore dell’articolo:

- hanno svolto il periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data;

- sono iscritti nel registro dei praticanti.

L’ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data.

Al riguardo, a fini di chiarezza normativa, alle lettere a) e b) riterrebbe opportuno sostituire le parole « previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data » con le parole « previsto dall’articolo 34 », a meno di considerare l’abrogazione dell’articolo 34; alla successiva lettera b), inoltre, sembrerebbe opportuno inserire una virgola dopo le parole « registro dei praticanti ». Aggiunge che il comma 2 prevede che, fino alle sessioni dell’anno 2015, siano ammessi alla prova di idoneità professionale anche coloro che, non in possesso della laurea:

- svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi, purché abbiano seguito, anche per via informatica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento;

- esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, purché abbiano seguito, anche per via informatica, i corsi di formazione teorica e di aggiornamento già descritti al punto a), alle medesime condizioni ivi indicate. L’attività giornalistica deve essere comprovata con la presentazione di un congruo numero di articoli firmati o di altra documentazione che dimostri l’effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ne assicura l’applicazione, e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti. Relativamente al requisito indicato al punto a), evidenzia che né la legge n. 69 del 1963, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, recano una definizione di «attività redazionale giornalistica ».

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di precisare il significato delle parole « attività redazionale », così da distinguerla chiaramente dalla attività giornalistica di cui alla lett. b). Alle lettere a) e b), sembrerebbe, poi, opportuno sostituire le parole: « in possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo » con le parole: « non in possesso della laurea », dal momento che, come già evidenziato, la normativa vigente non prevede tra i requisiti alcun titolo di studio; alla lettera b) sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire a quali pagamenti si faccia riferimento. Rileva, infine, che alla lettera b) occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire, le parole «esercitano la professione giornalistica a tempo pieno » con le parole «esercitano l’attività giornalistica a tempo pieno », poiché alla medesima lettera, verosimilmente, non si intende fare riferimento alla possibilità, per i giornalisti professionisti non in possesso del diploma di laurea, di sostenere nuovamente la prova di idoneità professionale.

Sottolinea quindi che il comma 3 del medesimo articolo prevede che, fino alle sessioni dell’anno 2013, l’ammissione alla prova di idoneità professionale sia consentita ai laureati che:

- hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore dell’articolo;

- sono iscritti nel registro dei praticanti.

L’ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall’ordinamento vigente prima della medesima data. Al riguardo, ricorda che valgono le osservazioni già formulate con riferimento alle lettere a) e b) del comma 1. In termini generali occorrerebbe infine, considerare l’opportunità di collocare il contenuto della norma nell’ambito del titolo V della legge n. 69 del 1963 (Disposizioni finali e transitorie) e, ai commi 1 e 3, di sostituire le parole « alla data di entrata in vigore del presente articolo » con le parole « alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Sottolinea ancora che l’articolo 9 della proposta di legge stabilisce che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione. È affidato al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni introdotte. Per quel che riguarda l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, l’articolo 2 della proposta di legge, aggiungendo un comma all’articolo 35 della legge n. 69 del 1963 – e fermi restando, quindi, i requisiti già previsti – subordina l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti all’effettuazione di un colloquio, da svolgersi presso il consiglio regionale dell’Ordine cui è presentata la domanda. La domanda di iscrizione resta sospesa fino all’esito positivo del colloquio.

Il colloquio concerne le materie, indicate dall’articolo 44, secondo comma, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e cioè:

- norme giuridiche attinenti al giornalismo;

- elementi di diritto pubblico;

- ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali;

- norme amministrative e penali concernenti la stampa;

- elementi di legislazione sul diritto di autore;

- etica professionale.

Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza di corsi formativi, della durata di almeno quarantacinque ore, organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell’Ordine. Segnala che la relazione illustrativa, nel prevedere i corsi formativi, prevede comunque, al termine, una prova conclusiva sulle materie studiate. Ricorda che l’articolo 35 della legge n. 69 del 1963 indica quale requisito per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti un’attività pubblicistica regolarmente svolta da almeno due anni. Al riguardo, la norma stabilisce, in particolare, che la domanda di iscrizione deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovano l’attività pubblicistica regolarmente retribuita. A fini di semplificazione normativa, ritiene che occorrerebbe valutare inoltre l’opportunità di sostituire i termini « effettuazione di un colloquio » con i termini « superamento di un colloquio », sopprimendo conseguentemente la locuzione « La domanda resta sospesa fino all’esito positivo del colloquio ». Occorrerebbe valutare ancora l’opportunità di sostituire la rubrica « Status di pubblicista » con quella « Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti ».

Sui Consigli dell’Ordine, ricorda innanzitutto che gli articoli 4 e 7 della proposta di legge apportano limitate modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell’ordine contenuta nella legge n. 69 del 1963. L’articolo 8 reca invece una disposizione procedurale riferibile anche ai Consigli regionali. In particolare, l’articolo 4, sostituendo l’articolo 16 della legge, attribuisce al potere regolamentare del Governo – Ministero della giustizia – il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione; viene meno l’esplicita indicazione della sede presso il Ministero di giustizia.

Ricorda che attualmente l’elezione avviene – analogamente e quanto previsto per gli ordini regionali – attraverso la convocazione di un’apposita assemblea che procede a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, articoli 3-6 della legge n. 69.

Evidenzia che la proposta di legge intende dunque svincolare le modalità di elezione del Consiglio nazionale da quelle previste dalla legge istitutiva per i consigli decentrati, ai sensi degli articoli 4 e seguenti: la composizione e le modalità di elezione del primo vengono infatti rimesse al regolamento ministeriale, mentre per i secondi continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge istitutiva dell’ordine. Ricorda che la relazione introduttiva evidenzia che la modifica si rende necessaria perché i consiglieri nazionali, che negli anni 60 erano 45, oggi superano il numero di 130, il che determina oneri eccessivi e prolungamento dei tempi. Segnala quindi che l’articolo 7 interviene, invece, sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell’ordine, prevedendo che la convocazione possa essere inviata anche per posta prioritaria. Attualmente, tale materia è disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia del 18 luglio 2003 che, all’articolo 24, dispone che « Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telegraficamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione ». Con riferimento alla disposizione indicata ritiene necessario valutare la previsione di un intervento con fonte di rango primario.

Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all’articolo 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell’Ordine; inoltre, occorrerebbe valutare la correttezza dell’uso del termine « notificazione », posto che lo strumento indicato – posta prioritaria – non prevede forme di ricezione della comunicazione. Con riferimento al Consiglio nazionale, segnala, inoltre, che la proposta di legge non interviene sugli ulteriori articoli della legge n. 69 del 1963 e dunque conferma la disciplina degli articoli 17 – in base al quale i componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine restano in carica 3 anni, e possono essere rieletti; 18, relativo al regime delle incompatibilità e 19 che individua in un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere le cariche interne e che prevede un comitato esecutivo e revisori dei conti.

Non sono definite oltre le successive disposizioni in tema di compiti del Consiglio nazionale e dei suoi organi. Aggiunge che una disposizione di natura procedurale che riguarda esclusivamente l’elezione dei Consigli dell’ordine regionali – e non anche del Consiglio nazionale, le cui modalità di elezione, in virtù dell’articolo 4, devono essere definite dal regolamento ministeriale – è invece contenuta nell’articolo 8 della proposta di legge che novella l’articolo 4 della legge n. 69 del 1963, stabilendo che tra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea elettorale devono intercorrere 48 ore, in luogo degli attuali 8 giorni.

Sulla responsabilità disciplinare e correttezza dell’informazione, articoli 5 e 6, ricorda che l’articolo 5 della proposta di legge istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine. La proposta di legge, senza modificare le disposizioni indicate, inserisce nella legge n. 69 del 1963 l’articolo 59-bis con il quale istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, prevedendo che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge (comma 1). La relazione introduttiva specifica che la modifica si rende necessaria perché il ricorso al Consiglio nazionale nella sua interezza determina problemi di funzionamento. Segnala al riguardo la necessità di coordinare il nuovo articolo 59-bis con la disciplina sopra richiamata del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 e seguenti della legge n. 69 del 1963. Aggiunge che i commi 2 e 3 dell’articolo 59-bis citato specificano che laddove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell’avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria (articolo 63 e seguenti); laddove la sanzione sia più grave – sospensione o radiazione dall’albo – sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine, prima di poter adire l’autorità giudiziaria.

La proposta demanda a un regolamento del Ministro della giustizia la specificazione delle modalità di intervento in sede di ratifica del Consiglio nazionale. Infine, l’articolo 5 autorizza il Governo a modificare l’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, così da adeguare le norme ivi contenute alla nuova previsione della Commissione deontologica. Viene, quindi, integralmente rimessa al Governo anche la definizione della composizione della Commissione la relazione illustrativa, invece, fa esplicito riferimento a tale profilo, ipotizzando che la Commissione deontologica sia composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale). Ricorda quindi che l’articolo 6 della proposta di legge istituisce, presso ogni distretto di Corte d’appello, il Giurì per la correttezza dell’informazione. Tali organismi sono inseriti nel titolo IV della legge n. 69 del 1963 attraverso il nuovo articolo 65-bis, e saranno composti da 5 membri – che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili – individuati ai sensi del comma 1: due membri nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; due membri nominati dal consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti; un membro, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello.

Ai membri del giurì si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ricorda che l’articolo 4, comma 5, della legge n. 249 del 1997 prevede che ai componenti dell’Autorità si applicano alcune disposizioni previste dalla legge n. 481 del 1995, concernente l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Fra le disposizioni applicabili vi è l’articolo 2, comma 8, che prevede che i membri della stessa Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico. Aggiunge che il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia – da emanarsi d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell’ordine – la definizione dell’organizzazione interna e del funzionamento del nuovo organismo, nonché la definizione delle « procedure e dei termini per l’espletamento del tentativo di conciliazione ». A tal proposito, ricorda che sembra necessario definire in generale le funzioni dei giurì per la correttezza dell’informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della proposta di legge, anche per chiarire quali siano le potenziali «parti in causa ».

Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in esame, molto atteso da tutti i giornalisti, condiviso da tutte le forze politiche.

Valentina APREA, presidente, esprime soddisfazione per la relazione svolta dal collega Mazzuca, e in particolare per l’impegno di tutte le forze politiche profuso nella presentazione di un importante provvedimento, atteso da tanti giovani.

Sottolinea che, nella presente legislatura sono componenti della Commissione autorevoli esponenti del mondo del giornalismo, come l’onorevole Mazzucca, che aiuterà a trovare un’efficace sintesi tra tutti i gruppi politici su questa materia.

Luigi NICOLAIS (PD), nel congratularsi con il collega Mazzucca per la documentata relazione, chiede chiarimenti sulla composizione della Commissione deontologica nazionale. Riterrebbe in particolare opportuno che della Commissione facessero parte anche giornalisti professionisti, rilevando che l’articolo 5 sembra elusivamente demandare ad un regolamento il funzionamento della Commissione medesima.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, conferma che della citata Commissione fanno parte giornalisti professionisti. Rileva peraltro che è assolutamente opportuno che il funzionamento della Commissione sia definito da un regolamento.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia di sottoscrivere la proposta di legge in esame che condivide.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA RIFORMA DELL’ORDINE

Approvato all’unanimità a Positano Riunione del CNOG del 17/10/2008

L’informazione giornalistica registra ormai da diversi decenni trasformazioni profonde, rapide e continue. I suoi confini sono sempre più indefiniti e l’Ordine dei giornalisti, modellato su una realtà lontana quasi mezzo secolo, incontra molte difficoltà nel governare il cambiamento. Molti operatori dell’informazione lo vivono come una struttura a cui è faticoso accedere, e a volte anche come un ingombro. All’esterno della professione esso appare spesso una corporazione chiusa.

Il perdurare di questa situazione offre argomenti a chi sostiene che la sua abrogazione sarebbe una misura che liberalizza l’accesso alla professione, mentre al contrario consegnerebbe solo nelle mani degli editori il potere di decidere chi è giornalista e chi no. Diversamente da quanto sostengono gli abrogazionisti, la condizione  difficile dell’informazione in Italia, la sua costante dequalificazione non sono riconducibili alle responsabilità dell’Ordine, bensì a quelle del potere politico, che non ha mai voluto affrontare in questi anni il problema della riforma, né quello di un riassetto organico dell’editoria.

L’Ordine dei giornalisti rivendica con orgoglio,  pur nelle difficoltà create da norme non più rispondenti alla nuova realtà dell’informazione, l’impegno profuso nella promozione di una cultura dell’informazione, nella tutela dei soggetti deboli,  nel forzare le strettoie dell’accesso, nell’introdurre regole deontologiche più severe. Condizione perché quest’impegno possa dispiegarsi pienamente è una riforma radicale che cambi le regole dell’accesso, consenta una formazione permanente, renda possibile una puntuale e rapida applicazione dei principi deontologici, ridefinisca i meccanismi di selezione della rappresentanza.

Nel dettaglio, la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, 69/1963, ha compiuto ormai 45 anni. Le impostazioni di principio sono ancora validissime – anzi, si può dire che risultino persino più attuali e importanti oggi – mentre i dettami strutturali e organizzativi richiedono una profonda riforma. Infatti, nel tempo trascorso molte trasformazioni sono avvenute nel campo dell’informazione e dei media (basti pensare ad Internet, fenomeno inedito e largamente rivoluzionario, e al peso della TV come fonte primaria di informazione dei cittadini, quale non poteva essere immaginata all’epoca in cui il legislatore provvedeva a normare la professione giornalistica). Grandi modificazioni sono avvenute anche nella società, e segnatamente nella qualificazione delle attività formative e professionali: su di esse sono intervenute ampiamente le legislazioni nazionale e comunitaria, con riflessi che nel settore del giornalismo sono soltanto indiretti. C’è da sottolineare che le rappresentanze dei giornalisti, in primis proprio quelle dell’Ordine, sollecitano da alcuni lustri un adeguamento normativo. Le legislature si susseguono, ma il Parlamento non è mai riuscito a mettere mano a modifiche di sostanza.

Ricordiamo qui che la Corte Costituzionale, a più riprese, ha confermato la legittimità dell’Ordine dei giornalisti, riconoscendo che la legge 69/1963 disciplina esclusivamente il giornalismo come professione, e quindi non limita in nulla l’accesso ai mezzi di informazione come libera espressione del pensiero.

Occorre, infatti, distinguere tra l’informazione e altre libere manifestazioni, come le opinioni e più in generale ogni tipo di espressione. L’informazione, in regime democratico, non soltanto è un diritto, ma anche un dovere. Del diritto sono titolari sia i giornalisti (libertà di stampa) sia i cittadini tutti (diritto di essere informati); il dovere, invece, è in capo ai soli giornalisti, come esplicita la legge Gonella all’art. 2. Dire dunque che l’informazione la fanno i giornalisti, ed essi soltanto, lungi dal configurare una esclusione o una limitazione di diritti di tutti, rappresenta invece una garanzia democratica; e soprattutto non viola in alcun modo l’art. 21 della Carta Costituzionale, dove si riconosce a tutti il diritto “di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In concreto, non potrebbe, e non è riservata ai soli iscritti all’Ordine la facoltà di scrivere sui giornali o esprimersi con altri mezzi che ad essi si possono assimilare.

E’ competenza dei giornalisti la ricerca, l’elaborazione, il commento, la verifica delle notizie. Non sono di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

L’esperienza di questi 45 anni ha fatto emergere i limiti dell’ordinamento attuale – ovviabili in gran parte con una riforma che renda più agile ed effettiva l’azione dell’Ordine dei giornalisti – ma ha anche confermato l’importanza di esso come strumento in grado di dare ancoraggio e certezze normative all’indipendenza del giornalista.

All’attivo del bilancio di lungo periodo stanno diversi fattori. Innanzitutto la promozione e l’applicazione di regole deontologiche sempre più puntuali e severe: per il rispetto dei soggetti deboli e per la tutela dei minori, per svincolare l’informazione da condizionamenti della pubblicità, e per evitare i conflitti di interessi in settori molto sensibili come l’informazione economico-finanziaria e quella rivolta ai consumatori. L’Ordine ha sviluppato in tutto questo periodo la cultura dell’informazione, anche attraverso  le scuole di formazione al giornalismo, e promosso iniziative di formazione permanente (in quest’ultimo settore gli interventi sono ancora embrionali, e necessitano di nuovi impegni ed investimenti).

I principi su cui si fonda la legge del 1963 sono dunque pienamente da confermare.

Essi sono ottimamente riassunti nell’art. 2. “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”. E ancora “è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti”. Importante, per una libera professione anche il comma che recita “Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”.

E’ ovvia osservazione che, senza queste premesse, lo status del giornalista sarebbe riconducibile a quello di un impiegato, vincolato agli obblighi di fedeltà verso la propria azienda (art. 2105 Codice Civile). Non potrebbe esistere un potere del direttore di testata autonomo rispetto alla proprietà; né il diritto del singolo giornalista di difendersi da censure o modifiche apportate da altri a ciò che ha scritto. Cadendo poi il segreto professionale, le fonti fiduciarie non si sentirebbero tutelate, e la conseguenza sarebbe una pesante limitazione della possibilità di approfondire i fatti per poi riferirli al pubblico.

C’è anche da rilevare che la Consulta, confermando con la sentenza n. 11/1968 la legittimità dell’Ordine, ne sottolineava la capacità di tutelare, con la deontologia, “la libertà degli iscritti nei confronti del contrapposto potere economico dei datori  di  lavoro, compito, questo, che supera di  gran  lunga  la  tutela  sindacale  del diritti  della  categoria  e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di  ente  pubblico vigili,  nei  confronti  di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza  di  quella  dignità  professionale  che  si  traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”

Una riforma della legge dell’Ordine deve perciò mantenere inalterate queste impostazioni di principio, modificando invece alcuni punti specifici che sono:

1) il sistema di accesso alla professione

2) il meccanismo elettorale che oggi porta ad una dimensione pletorica del  Consiglio   Nazionale

3) procedure e organi che intervengono in materia deontologica, per garantire tempestività, equità e  trasparenza nei procedimenti disciplinari.

1.  ACCESSO

Da tempo è maturata , anche in sede parlamentare – si vedano le iniziative, poi non portate a termine, che ebbero per protagonista il sottosegretario Siliquini – la consapevolezza che la professione di giornalista, analogamente a molte altre, richiede una base formativa superiore a quella che era prevista dalla legge 69/1963, cioè il diploma di scuola media superiore.

I processi attraversati dalla società, e dalla stessa editoria giornalistica, suggeriscono un approccio differente. Di fatto si constata che nell’ultimo decennio più di 3 su 4 delle persone che sostengono l’esame per diventare professionisti hanno una laurea. L’Ordine dei giornalisti ha stipulato convenzioni con numerose università per corsi specialistici che danno accesso all’esame professionale, nel rispetto della legge e delle norme che definiscono il praticantato. E’ dunque maturo un cambiamento, che preveda un canale di accesso unico attraverso:

a) una fase di formazione preliminare coincidente con la laurea (laurea triennale se ci riferisce al nuovo ordinamento oggi in vigore) conseguita nelle università italiane e nelle università estere i cui stati riconoscano la reciprocità.

b) una seconda fase di specializzazione, di due anni, da realizzare in forme diverse, e cioè:

1) laurea magistrale in giornalismo che conduca all’esame professionale

2) master specifico riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti

3) scuole di giornalismo collegate ad una struttura universitaria.

Per un periodo transitorio straordinario di cinque anni gli editori potranno continuare ad usufruire della chiamata diretta in redazione di giovani laureati, ma esclusivamente con il contratto di praticantato, da accompagnare con un percorso di formazione stabilito e verificato dall’Ordine dei giornalisti.

In tutte la varianti, la fase specialistica che sostituisce il tradizionale praticantato, non deve limitarsi ad una pura dimensione accademica, ma necessariamente implicare un tirocinio professionale guidato e certificato dall’Ordine dei giornalisti. Lo strumento da utilizzare è quello già operante per le scuole abilitanti all’accesso all’esame professionale, e cioè la convenzione tra Ordine e Università. Convenzioni da verificare passo passo nell’attuazione, secondo quanto è già attualmente previsto nel Quadro di indirizzi per il riconoscimento e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo.

Al termine del biennio si dovrebbe accedere all’esame per essere riconosciuti giornalisti professionisti. E’ importante notare che il Consiglio di Stato (n.448/2001, 13 marzo 2002) ha riconosciuto il carattere di “esame di Stato” alla prova professionale dell’Ordine. E’ dunque opportuno che, riformando la legge, si provveda anche a strutturare sia l’esame che soprattutto le commissioni in modo differente da quello attuale, per esempio aumentando la presenza di commissari esterni alla professione dei giornalisti a garanzia della indipendenza e trasparenza della prova.

All’ipotesi che sia elevato alla laurea il titolo “di base” necessario per accedere alla qualifica di giornalista professionista è stato talvolta obiettato che ciò potrebbe violare la libertà di lavoro e la libertà di impresa. L’osservazione appare destituita di fondamento: le direttive europee 48/1989 e 36/2005 hanno definito il potere-dovere degli stati membri di regolare i percorsi formativi che danno luogo al riconoscimento delle qualificazioni professionali. Se quella dei giornalisti è una professione, non ci può essere dubbio che debba essere regolata da norme di accesso (diverso, lo ricordiamo ancora, è il diritto universale di espressione sancito dall’art. 21 della Costituzione italiana). Del resto gli editori di giornali e i proprietari di aziende giornalistiche non hanno mai mosso obiezioni alla norma precedente, che indicava nella licenza media superiore il titolo di studio per essere ammessi all’esame da professionista (o, in caso di semplice licenza media, un esame di cultura generale che attestasse un livello di istruzioni pari alla licenza media- superiore).

La nuova proposta si adegua ai tempi, portando le condizioni di partenza ad livello superiore, in sintonia con tutto ciò che si verifica, in Italia e in Europa, nel campo della formazione e della qualificazione del lavoro.

Oltre alla formazione per l’accesso, la nuova legge dovrà prevedere in modo esplicito funzioni di formazione permanente. Come ogni categoria riconosciuta e strutturata, i giornalisti – sia professionisti che pubblicisti – hanno bisogno di affidare l’aggiornamento professionale, oltre che all’esperienza e alla acquisizione spontanea di nuove conoscenze, a veri e propri corsi periodici conclusi da verifiche. Potranno essere realizzati a livello territoriale, nazionale o in collaborazione tra più ordini regionali.

2  PUBBLICISTI

Modificato con le modalità esposte il sistema di accesso dei professionisti, resta da definire quello dei giornalisti-pubblicisti. Essi, come già specifica la legge, “svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi”.

I pubblicisti costituiscono un prezioso patrimonio di saperi e competenze, e concorrono in modo sostanzioso all’informazione quotidiana e periodica, stampata e no. In particolare assicurano agli organi di informazione il contributo specialistico in numerosi campi del sapere e delle attività umane, campi che raramente possono essere coperti con competenza da professionisti del giornalismo. Oggi la via per l’accesso all’elenco dei pubblicisti è il riconoscimento di una attività continuativa nell’arco di almeno due anni.

Nessuna prova di ingresso è richiesta.

Nel nuovo ordinamento che si auspica, i giornalisti pubblicisti potrebbero mantenere i medesimi requisiti di accesso, con l’aggiunta però di corsi specifici di “cultura e norme che regolano il giornalismo”. A partire dalle regole deontologiche alle quali tutti – professionisti e pubblicisti – sono soggetti. Deve trattarsi di corsi regolari e consistenti, che terminino con  una prova conclusiva sulle materie studiate. Qualcosa di simile è accaduto, in conseguenza della legge 150/2000, per l’ammissione all’Ordine di coloro che già esercitavano attività di ufficio stampa negli uffici pubblici.

Nell’ordinamento riformato, in ogni caso, molti di coloro che sono attualmente inseriti nell’elenco dei pubblicisti dovranno collocarsi invece in quello dei professionisti.

Infatti è noto che il praticantato, secondo le regole oggi in vigore, può essere riconosciuto soltanto a chi presti la propria opera giornalistica in redazioni dove lavori un sufficiente numero di professionisti. Di fatto, in molte pubblicazioni a carattere periodico, in siti internet, uffici stampa, emittenti radio e anche tv, accade che nessuno degli addetti sia professionista. Questo impedisce che le persone che lavorano in tali organi di informazione possano accedere all’esame professionale, nonostante svolgano un’attività a tempo pieno e in forma esclusiva. Ne consegue che essi sono “pubblicisti di necessità”, parcheggiati in un elenco che non sarebbe il loro proprio, ma è finora l’unico che possa ospitarli in base alle norme fissate nella legge 69/1963.

Per tutti loro sarebbe impensabile una applicazione retroattiva di requisiti e norme di accesso come quelle che si sono prospettate per i neo-professionisti.

Dovrà rimanere, in ogni caso, nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanervi senza il passaggio all’elenco dei professionisti: in particolare questa scelta sarà inevitabile in caso di non esclusività professionale. Si tratterà, comunque, di una situazione transitoria: a partire dall’adozione del nuovo metodo di accesso la distinzione tra professionista e pubblicista dovrà essere chiara e senza sovrapposizioni di ruoli.

3       TRANSIZIONE TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO

Il passaggio ad un nuovo sistema di accesso agli elenchi di professionisti e pubblicisti porrà inevitabilmente il problema di coloro che rischiano di essere penalizzati dal mutamento di regime. In particolare tutti quelli che non hanno conseguito una laurea, e tuttavia si trovano nella condizione, di diritto o di fatto, del praticante in condizione di diventare professionista.

La questione non tocca i nuovi ingressi: stabilito che il percorso professionale è preceduto da una condizione minima di titolo di studio di grado superiore, i futuri giornalisti saranno in grado di adeguarsi per tempo.

Rimarrà un certo numero di addetti al giornalismo, i quali  dovranno essere messi in condizione di accedere all’esame anche senza possedere una laurea. Dovrà essere previsto un periodo di transizione; si è ipotizzato che tale tempo possa essere di cinque anni. Può apparire eccessivamente lungo, ma c’è da considerare che il gruppo dei  “senza laurea” sarà comunque un bacino in esaurimento, una volta che sia entrato a regime il nuovo ordinamento. Sarebbe, in ogni caso, un tempo di transizione inferiore a quello cui sono sottoposti gli atenei universitari, dove il vecchio ordinamento delle lauree quadriennali è destinato a sopravvivere fin quando ci sarà anche un solo fuori corso iscritto all’Università prima della riforma.

Per il periodo di transizione i titoli per accedere al percorso di ricongiungimento sono quelli della piattaforma votata all’unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002 e ripresa poi dalla bozza Siliquini. Nel percorso di ricongiungimento sono compresi prioritariamente i pubblicisti che svolgono attività giornalistica a tempo pieno.

4   REGOLE ELETTORALI PER LE CARICHE

Uno dei punti in cui le norme stabilite 45 anni fa appaiono più bisognose di cambiamenti è quello delle modalità di elezione dei consiglieri nazionali. Varate in un’epoca in cui gli addetti al giornalismo erano poche centinaia, oggi hanno portato ad una cifra spropositata di consiglieri nazionali (con la certezza che la situazione peggiorerà ancora, se non si interviene).

La norma oggi stabilisce che i consiglieri nazionali sono eletti in circoscrizioni regionali: ogni regione elegge almeno due consiglieri professionisti e uno pubblicista. In aggiunta, ogni 500 professionisti in più iscritti in quella regione (e, analogamente, ogni 1000 pubblicisti in più) si dà luogo ad un aumento di un consigliere da eleggere, sempre su base regionale.

Il risultato è che, mentre negli anni ’60, all’esordio, i consiglieri nazionali erano 45, oggi superano la cifra di 130. Tutto ciò comporta oneri eccessivi, lungaggini, problemi anche di spazio. E anche estreme difficoltà nel deliberare, soprattutto in materie delicate che esigono sia tempestività che piene garanzie, come nel campo disciplinare (per il quale rimandiamo al punto successivo, con una proposta che dovrebbe migliorare le condizioni di operatività e accelerare i lavori).

Una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali è, quindi,  un obiettivo irrinunciabile della riforma.

La soluzione ideale sarebbe che, a differenza di quanto accade oggi, non fosse il testo di legge, ma un regolamento a stabilire i meccanismi elettorali e la ripartizione dei consiglieri.

Le formule da utilizzare possono essere varie, purché si ottenga un sostanziale riduzione del numero dei componenti il consiglio nazionale rispettando i criteri già contenuti nelle legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti del 1963.

I pareri che la Commissione giuridica ha raccolto sono nettamente a favore di un numero chiuso, tenuto conto della rappresentatività.

Per i Consigli regionali dell’Ordine non appare invece necessaria alcuna modifica alla composizione, che non muta con il crescere del numero degli iscritti: in ogni regione il  Consiglio territoriale è formato di 6 professionisti e 3 pubblicisti.

Fisso anche il numero dei revisori dei conti. Il modello nella sostanza regge, e non appare utile introdurre modifiche che rendano la composizione una variabile in base agli iscritti (rischiando di ricreare a livello regionale il guaio che si è verificato al Nazionale).

E’ invece necessario modificare sistemi di votazione e procedure, per adeguarli alle esigenze attuali e alla tecnologie disponibili. Si propone quindi di eleggere consiglieri regionali e nazionali, sempre in un’unica tornata, ma in un turno unico, con la facoltà di organizzazione di durata affidata agli ordini regionali. Il sistema del ballottaggio spreca risorse e riduce la partecipazione. Non si vede alcun sostanziale ostacolo a considerare eletti al primo turno (l’attuale seconda convocazione) coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Inoltre la norma non deve creare ostacoli nell’adozione di sistemi di voto più aggiornati (voto elettronico, televoto). Purché sia mantenuta la facoltà di partecipare anche con il voto cartaceo tradizionale.

Si propone infine per i consigli regionali e nazionale un mandato di quattro anni per non più di tre volte consecutive.

La carica di consigliere regionale o nazionale è incompatibile con altre cariche o incarichi negli organismi di categoria _ Fnsi, Inpgi, Casagit, Fondo complementare _ e di altri ordini e categorie professionali. Fa eccezione il ruolo  di membro del Cdr.

5   COMMISSIONE DEONTOLOGICA E PROCEDURA DISCIPLINARE

A rendere urgente una modifica delle procedure in campo disciplinare è l’esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico d’appello rispetto alle deliberazioni dei singoli Consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il plenum; rischia continuamente la dispersione e le lungaggini; procedendo a scrutinio segreto richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici; è frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale.

Con la riforma, in materia disciplinare si ipotizza:

a) la competenza a livello regionale può rimanere in capo al Consiglio dell’Ordine. Essendo esso composto da 9 membri, non sembra emergere la necessità di trasferire ad una apposita sezione l’incarico per tali procedimenti. Resta da definire una questione: se sia necessario realizzare una “terzietà” del giudice disciplinare, distinguendo perciò la funzione inquirente da quella giudicante (in questo caso il collegio giudicante dovrebbe risultare ristretto rispetto al plenum del Consiglio).

Potrebbe essere utile fissare termini di tempo sia per l’indagine preliminare che per la pronuncia del giudizio.

b) Diverso il caso a livello nazionale: per quanto ridotto, il numero dei consiglieri nazionali sarà comunque elevato, e ciò non favorisce un esame attento e rapido dei ricorsi.

c) Si propone quindi di  istituire una Commissione Deontologica delegata in materia disciplinare (il modello è, grosso modo, quello del CSM).

La Commissione, alla quale trasferire in massima parte il lavoro che oggi grava sul  Consiglio Nazionale, potrebbe essere composta da un numero limitato di membri, nominati dal Consiglio Nazionale con un meccanismo di “voto limitato” analogo a quello che oggi si adotta per la nomina delle commissioni. I componenti potrebbero essere, a titolo di esempio 9. Tutti continuerebbero a far parte del Consiglio Nazionale, il quale manterrebbe le attribuzioni previste dall’art. 20 della legge 69/1963; tuttavia, al punto d) dell’articolo 20 dovrebbe spogliarsi di alcune funzioni in materia di ricorsi disciplinari. L’ipotesi è che su avvertimento e censura la decisione della Commissione Deontologica sia definitiva, mentre su sospensione e radiazione sia necessario, dopo la pronuncia della Deontologica, il voto del plenum del CNOG, ma con procedure di voto semplificate. In sintesi: se la Commissione Deontologica si sarà espressa in modo unanime, il voto sia di ratifica: un intervento a favore, uno contro, e poi la deliberazione.  Solo in caso di deliberazione a maggioranza il dibattito potrà essere esteso. Le modalità precise di procedura, ovviamente, dovrebbero essere contenute non nella nuova legge, ma nel regolamento dei lavori del Consiglio.

Su deliberazione del Consiglio nazionale potrebbe essere prevista la costituzione di una sottocommissione a termine di otto membri, guidata dal presidente della Commissione deontologica, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti.

d) Per i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dell’albo e dal registro rimarrebbe la competenza del Consiglio Nazionale, che delibera dopo una istruttoria della Commissione Ricorsi (commissione che quindi rimarrebbe in vita, ma con competenze ridotte: iscrizioni all’albo e ricorsi elettorali). Si potrebbe in ogni modo sveltire l’iter. Per esempio: in caso di proposta unanime della Commissione, il Consiglio potrebbe procedere con modalità di ratifica (tempi abbreviati nell’eventuale dibattito: un intervento a favore, uno contro, e poi il voto palese). Se la Commissione si sarà espressa con i 4/5 di consensi, dibattito contingentato (in ipotesi, due minuti di intervento per Consigliere.). In caso di semplice maggioranza in Commissione, il Consiglio procederebbe secondo le modalità attuali. (Anche in questo caso valgono le considerazioni esposte sopra, cioè l’auspicio che le procedure  si possano definire nel regolamento del Consiglio).

C’è tuttavia da valutare la proposta di affidare completamente alla Commissione Deontologica (magari adottando una denominazione diversa) anche le funzioni dell’attuale Commissione Ricorsi.  A favore di quest’ultima ipotesi due elementi: con la riforma dell’accesso il contenzioso sulle iscrizioni dovrebbe risultare, se non azzerato, certo molto ridotto; inoltre si eviterebbe di creare una commissione in più rispetto alle attuali. Contro, tuttavia, la considerazione che il lavoro da svolgere in materia di deontologia sarà molto, ed aggiungere anche i ricorsi non disciplinari potrebbe sovraccaricare la commissione.

In ogni caso, si ritiene di dover mantenere la competenza piena del CNOG sui ricorsi in materia elettorale (previa istruttoria da parte della Commissione competente );  vale a dire che, anche in caso di proposta unanime, si procederebbe per delibera, senza limitazioni o contingentamenti del dibattito.

GIURI’ PER LA CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE

Secondo la piattaforma votata all’unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002, va studiata, con l’ausilio di esperti di diritto, la creazione di un Giurì per la correttezza dell’informazione quale organo terzo chiamato a dirimere su richiesta degli interessati, conflitti tra giornalisti e cittadini che si ritengano danneggiati da notizie false.

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