Pubblichiamo, di seguito, uno studio prodotto dall’Inpgi sulle modalità e le norme d’accesso ai prepensionamenti. Il piccolo vademecun è stato elaborato dal direttore generale dell’Istituto, Tommaso Costantini, che ringraziamo per il lavoro svolto.
Gli uffici dell’Inpgi e il nostro Servizio Pensioni restano a vostra disposizione per rispondere ad ogni eventuale domanda.
All’inizio del 2009, la normativa sui prepensionamenti ha subito rilevanti modifiche introdotte dalle leggi n. 2/2009, n. 14/2009 e n. 33/2009.
Per effetto di tali disposizioni, dall’anno 2009, l’onere dei prepensionamenti è posto a carico del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo pari a 20 milioni di euro. E’ stato inoltre previsto un contributo aggiuntivo del 30% riferito al costo complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per ciascun prepensionamento effettuato. Tale fondo servirà anche per coprire le ulteriori richieste di prepensionamento rispetto al limite di 20 milioni.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Restano invariati i requisiti e le modalità di accesso a tale trattamento di pensione.
La domanda di pensione può essere presentata direttamente al Servizio Prestazioni, agli Uffici di Corrispondenza ovvero essere scaricata dal sito (www.Inpgi.it – modulistica) ed inoltrata agli Uffici – Servizio Prestazioni, allegando copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni d’età e 18 anni di contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento.
L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione dei trattamenti in mancanza dell’emanazione dei decreti ministeriali ovvero della relativa pubblicazione in G.U.
Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia concluso il seguente iter:
Gli Uffici procederanno alla liquidazione del trattamento, con gli eventuali arretrati, con il primo ruolo di pensione utile dopo il completamento del suddetto iter.
La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Rilevanti novità riguardano il calcolo della pensione in quanto ai nuovi prepensionamenti con oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, non verranno più applicati gli abbattimenti percentuali provvisori, derivanti dall’anticipazione della pensione, e definitivi, legati allo scivolo concesso. Il maggior importo riconosciuto è posto a carico del Fondo alimentato dallo specifico contributo del 30%.
Dopo il conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni donne e 65 anni uomini) gli oneri di tali pensionamenti torneranno a carico dell’Istituto.
Conseguentemente al giornalista verrà liquidata da subito la pensione intera e non, come avveniva in passato, in forma ridotta per effetto dell’applicazione degli abbattimenti previsti fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Tali abbattimenti continuano ad essere applicati agli stati di crisi già decretati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, con oneri a carico dell’Istituto.
Ai giornalisti che accedono al prepensionamento spetta la prestazione del Fondo integrativo contrattuale (ex fissa).
Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi , nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi.
Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’ età anagrafica raggiunta dal richiedente.
| (uomini e donne) | (riferito ai 30 anni) |
| 60 anni e 1 mese | 4 anni e 11 mesi |
| 60 anni e 2 mesi | 4 anni e 10 mesi |
| … | … |
| … | … |
| 64 anni e 11 mesi | 0 anni e 1 mese |
I trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo fino al limite massimo, per l’anno 2009, di euro 20.000,00.
La quota di reddito eccedente il suddetto limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico.
Al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, il trattamento di pensione diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Nuovo sistema: prepensionamenti a carico dello Stato
Giornalista uomo con 60 anni d’età e 26 anni di contributi – Media retributiva pari a 51.645,70 euro lordi annui.
Il trattamento di pensione sarà calcolato con 30 anni di contributi ( 26 + 4 di scivolo) e sarà di importo pari a 41.213,27 euro lordi annui.
Vecchio sistema: prepensionamenti a carico dell’Inpgi
Il giornalista il 1° anno avrebbe percepito una pensione abbattuta pari ad euro 31.208,58 lordi annui così calcolata:
Dal secondo anno in poi l’abbattimento provvisorio si sarebbe ridotto fino ad annullarsi secondo la seguente tabella al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni donna, 65 anni uomo).
Abbattimento (percentuale) sul calcolo della pensione
| Età uomini | Abbattimento |
| 58 anni | 29,17% |
| 59 anni | 26,09% |
| 60 anni | 22,73% |
| 61 anni | 19,05% |
| 62 anni | 15,00% |
| 63 anni | 10,53% |
| 64 anni | 5,56% |
| 65 anni | 0% |
| Età donne | Abbattimento |
| 58 anni | 10,53% |
| 59 anni | 5,56% |
| 60 anni | 0% |
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