Secondo la sentenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 15062 del 26 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Meliadò) il compenso per le prestazioni professionali va determinato sulla base della tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
La decisione trova fondamento giuridico nell’art. 2233 cod. civ. (“Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”, sentito il parere del Consiglio dell’Ordine a cui il professionista appartiene.
E ”In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione…”).
In sintesi, ogni volta che si deve prendere in esame la correttezza del compenso, occorre dare la precedenza alla convenzione tra le parti. Poi, se questo accordo non esiste, alle tariffe, usi e consuetudini. Solo alla fine la parola passa al giudice.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.
Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:
- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.
Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.
Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 4) E’ costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.
Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.
(fonte. allegato al Contratto nazionale lavoro giornalistico 2009-2013)
Le Camere di Commercio hanno l’obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali (L. 121/1910; r.d. 2011/1934).
Questa funzione rientra nell’ambito delle competenze di “regolazione del mercato” attribuite alle Camere di Commercio dalla legge di riforma degli enti camerali (L.580/93).
Gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante osservati per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L’uso non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può quindi essere “contra legem”.
Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti.
Nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se espressamente richiamati (c.d. uso “secundum legem”).
Nelle materie non regolate, gli usi sono fonte autonoma (c.d. uso “praeter legem”).
Gli usi normativi sono quelli fonti di diritto (art. 1374 Codice Civile), mentre gli usi negoziali o contrattuali (art. 1340 Codice Civile) hanno la funzione di integrare e di interpretare i contratti.
La Camera di Commercio raccoglie e registra, oltre agli usi normativi, anche quelli negoziali.
La revisione degli usi avviene ogni 5 anni tramite una Commissione Provinciale e diversi Comitati Tecnici.
Il Presidente della Commissione è un magistrato di qualifica non inferiore a Consigliere d’Appello ed è designato dal Presidente della Corte d’Appello.
Della Commissione fanno parte rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali ed esperti giuridici. Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato Tecnico composto da persone designate dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario camerale.
La registrazione degli usi si articola in diverse fasi delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo. Da quest’ultimo momento, è possibile utilizzare la raccolta dei fatti e dei comportamenti registrati come fonte di diritto, senza l’obbligo di dimostrare il caso concreto, cioè “fino a prova contraria” (l’art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale).
(fonte. Camera di Commercio di Milano)
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