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Non arriva lo stipendio: cosa fare?

Nelle ultime settimane sono cresciuti i casi in cui i giornalisti non hanno ricevuto regolarmente lo stipendio mensile, o sono stati pagati in ritardo. Ricordiamo, quindi, quali sono i loro diritti e quello che possono fare in prima persona o suggerire al proprio Cdr. In ogni caso il Servizio Assistenza della Fasipress è disponibile ad offrire agli iscritti tutte le spiegazioni ulteriori e le integrazioni d’informazione. Oltre, ovviamente, ad essere disponibile ad esaminare ogni possibile azione legale.

Diciamo subito che il diritto allo stipendio rientra nella sfera dei diritti del lavoratore e doveri del datore di lavoro. L’editore deve quindi rispettare la perdiocità mensile di versamento dello stipendio definita nel Contratto nazionale e la data fissata dagli accordi aziendale (che, comunque, hanno validità contrattuale tra le parti). A corredo occorre specificare che, il pagamento convenzionale è il 27 del mese e, qualora questo corrisponda con il sabato, la domenica o ad una festa, la data di accredito in banca è spostata al primo giorno feriale antecedente.

IL DIRITTO

Il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato dall´art. 36 della Costituzione che precisa: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Inoltre il diritto è disciplinato anche dall´art. 2099 del Codice Civile (TITOLO II: Del lavoro nell’impresa, Capo I: Dell’impresa in generale, Sez. III: Del rapporto di lavoro) dove si precisa:

“Art. 2099 – Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili, con provvigione o con prestazioni in natura”.

PAGAMENTO IN RITARDO

Qualora il lavoratore dipendente riceva la retribuzione in ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, egli ha diritto agli interessi sullo stipendio. Questi sono conteggiati sul credito reale, determinato dalla somma di denaro rivalutata in base alla svalutazione monetaria. Gli interessi, poi, maturano dalla data in cui l’Editroce avrebbe dovuto pagare lo stipendio.

C’è di più. Non  aver incassato il dovuto alla data stabilita può aver determinato un danno al giornalista.  Nel senso che, ad esempio, non è stato in grado di far fronte ad impegni (ad es. il pagamento di fatture o di un mutuo). In questo caso c’è la possibilità tecnica di avviare un’azione legale per ottenere il riconoscimento – producendo le opportune prove – del danno subito, e quindi il versamento di un’indennità.

INTERESSI

Sono calcolati sull’importo loro dello stipendio, non sul netto. Il tasso di interesse legale è stato modificato dal Ministero dell’Economia con il decreto del 12 dicembre 2007.

Che riporta:

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell’economia e delle finanze la facolta’ di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del cennato saggio di interesse e’ stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 – testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d’inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

MANCATO PAGAMENTO SENZA ACCORDO SINDACALE

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza originale è bene inviare una lettera all’Editrice per chiedere conto del ritardo e pretendere il saldo immediato del dovuto. Il giornalista è comunque tenuto a garantire la continuità della prestazione lavorativa, a meno che la Direzione non dia diverse indicazioni.

MANCATO PAGAMENTO NONOSTANTE UN ACCORDO SINDACALE

Oltre a quando indicato in precedenza, in questo caso l’Editrice aveva concordato con il Cdr una diversa data del pagamento, legata a temporanee difficoltà gestionali. Ma non lo aveva rispettato. In sostanza è come se avesse violato un contratto firmato. In più, la parte sindacale, può presentare denuncia anche per “comportamento antisindacale”.

AZIONI LEGALI POSSIBILI

Il giudice del lavoro è quello preposto in prima istanza a giudicare e regolamentare le controversie in ambito lavorativo.

Il mancato (o in ritardo) pagamento dello stipendio può essere preludio ad evoluzioni ancora più serie della vita aziendale. Ci riferiamo al ricorso da parte dell’Editrice a particolari procedure: ristrutturazione del debito, concordato preventivo o, peggio ancora, fallimento. Importante sempre cercare di conoscere con la massima precisione possibile ogni dettaglio della vicenda. Un pagamento in ritardo potrebbe infatti essere il primo segnale di un futuro drammatico per i lavoratori.

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