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Istruzioni contro l'abuso

Redattori di fatto, collaboratori e corrispondenti, attenti agli accordi “imposti”

Le conclusioni del ragionamento sono evidenti: se il prodotto di un lavoratore è utilizzato significa che ha un valore “commerciale”; se lo stesso non è pagato il giusto, oltre a creare una situazione di sfruttamento, concorre a determinare un’occasione di “arricchimento” per l’imprenditore.

E’ il caso di tanti colleghi che lavorano nell’editoria. Sono i “redattori di fatto”, i corrispondenti spesso senza contratto e pagati a volte 3-4 euro a pezzo, i collaboratori freelance. Tutti costoro mettono a disposizione il proprio bagaglio professionale e la buona volontà, ottenendo in cambio una remunerazione non dignitosa.

Per loro, se sussistono certe condizioni, c’è la possibilità di ricorrere al giudice e chiedere anche i danni correlati all’indebito arricchimento dell’editore. Il nostro servizio di assistenza è a disposizione degli iscritti per verificare i singoli casi. Basta esporli scrivendo a ti.sserpisafnull@elageloizivres

Vorremmo soffermarci anche sul rapporto tra editore e lavoratore. Capita che il primo, per vari motivi, chieda al secondo di firmare un accordo (un vero e proprio contratto) senza consentirgli di approfondirne il contenuto.

Stando alle segnalazioni non si tratta di casi isolati. Le giustificazioni addotte dipendono solo dalla fantasia del proponente: prossime scadenze fiscali, occasione da cogliere al volo, unica opportunità irripetibile, ecc. E il collega, spesso, firma senza poter esaminare il testo del documento e quindi non rendersi conto dell’eventuale presenza di clausole vessatorie, obblighi eccessivi o altro.

In quei casi siamo di fronte a chiari prevaricazioni che agiscono sulla debolezza insita in chi cerca lavoro. Non c’è infatti una situazione paritaria tra i soggetti firmatari dell’accordo, né d’altra parte può esserci quando il collega, vivendo nella paura del proprio futuro, non ha una completa autonomia e libertà negoziale. Per lui il solo poter avere un contratto è, di per sé, un elemento che lo pone in una situazione di soggezione psicologica, annullando ogni ipotesi di rivendicazione salariale o potere negoziale. Invitiamo i colleghi a pretendere di poter leggere il testo degli accordi riservandosi di dare una risposta in tempi brevi.

Qualora ritenessero di procedere per chiedere l’annullamento del contratto, devono fare attenzione ad una serie di aspetti:

a) Le cause di annullamento sono espressamente previste dal Codice Civile, con previsione tassativa (dunque solo e soltanto nelle ipotesi che di seguito si indicheranno potrà aversi annullamento del contratto); si tratta delle ipotesi di:

- incapacità di una delle parti al momento della conclusione del contratto;

- vizi del volere: errore (essenziale e riconoscibile), violenza (sia fisica, sia psicologica), dolo (raggiro).

b) L’azione legale necessita dell’assistenza di un avvocato ed ha di tempi processuali indefiniti. Solo nel caso di un valore non  superiore a 2500 euro è possibile il ricorso al Giudice di Pace e contare su una decisione presa entro tre-quattro mesi.

c) L’azione si prescrive in cinque anni, che decorrono dalla scadenza del contratto o dalla scoperta del dolo o dell’errore.

d) Attenzione: “il contratto annullabile – spiegano i legali – può essere convalidabile con la dichiarazione espressa di colui che sarebbe legittimato a far valere l’annullabilità ovvero con compoirtamento concludente di quest’ultimo, il quale dia volontariamente esecuzione al contratto pur essendo consapevole dell’annullabilità di esso”.

Gli iscritti alla Fasipress possono rivolgersi al servizio legale inviando una email ed esporre la loro situazione.

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