Partiamo da un concetto base: l’informazione, al di là delle varie elucubrazioni ed etichette, è un’impresa commerciale. Ciò significa – è una norma fondamentale – che esistono, insieme, sia il capitale lavoro che il capitale economico. I primi “offrono” o “vendono” le proprie capacità intellettuali o fisiche, i secondi investono denaro. La remunerazione: il salario per i dipendenti, il profitto per gli imprenditori.
Detto questo, è chiaro che, mentre il capitale economico ha un suo rischio d’impresa legato all’andamento del fatturato, i lavoratori (che non partecipano ad una eventuale ripartizione degli utili) hanno, insieme al diritto del rispetto della loro dignità e della loro professionalità, al pagamento della contropartita economica delle prestazioni. Quando ciò non avviene siamo nello sfruttamento, nell’incapacità imprenditoriale (dolosa, colposa o preterintenzionale). Siamo a qualcosa di molto vicino alla schiavitù.
I collaboratori abusivi o quelli “irregolari” possono però opporsi a tutto ciò rifacendosi all’art. 2041 del Codice civile. Questo precisa: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038]”.
Siamo quindi all’indebito arricchimento. Quello cioè che ottengono certi scaltri editori i quali, con la connivenza di giornalisti deboli o interessati, pagano (quando va bene) gli articoli tre o cinque euro lordi. I colleghi, stando alla legge, in questi casi hanno diritto al pagamento del giusto oltre ad essere indennizzati in misura almeno pari alla diminuzione patrimoniale patita. E questo onere può essere estesa sia all’editore che al capo servizio corresponsabile.
Il “sommerso” può e deve essere contrastato anche così, non solo a parole come spesso avviene nei periodi precongressuali. Come e a chi compete d’intervenire? L’azione può essere fatta dal singolo o dall’Ordine dei giornalisti. Quest’ultimo, infatti, stando ad una sentenza della Cassazione civile (sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226) ha precisato: “L’ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l’interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l’Ordine è preposto”.
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[...] – (7). “ARRICCHIMENTO INDEBITO” PER CHI SFRUTTA I DIPENDENTI [...]