Nella galassia dell’informazione capita spesso di imbattersi in periodici regolarmente registrati ma che risultano non avere giornalisti. La testata è prodotta attingendo da internet, usando volontari, sottopagando i collaboratori. Anche offrendo agli stessi la possibilità di avere, un domani, il tesserino da pubblicista in cambio di due anni di lavoro gratis, la dichiarazione falsa di essere stati pagati e che si paghino le ritenute d’acconto. Siamo nel campo dello sfruttamento, oltre che dell’illecito.
Si può fare qualcosa e come? Ci hanno segnalato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 5 dicembre 2002 (che riportiamo di seguito per opportuna documentazione). In essa si legittima l’Ordine ad agire in giudizio per accertare se il periodico che non ha giornalisti compia una violazione della legge professionale.
TRIBUNALE DI MILANO. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, IL TRIBUNALE DI MILANO (I SEZIONE CIVILE, Giudice dott. Paola Gandolfi) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato tra ORDINE DEI GIORNALISTI – REGIONALE DELLA LOMBARDIA (con gli avv. Mario Fezzi e Stefano Chiusolo, procuratori domiciliari) contro IL SOLE 24 ORE s.p.a. (con gli avv. Mariella Balbis e Fabio Esposito, procuratori domiciliari).
Con atto di citazione notificato il 19/3/99 l’Ordine dei Giornalisti ‑ Consiglio Regionale della Lombardia chiamava in giudizio la s.p.a. “Il Sole 24 Ore” per sentire dichiarare che il settimanale “Guida al Lavoro” edito dalla convenuta ha natura giornalistica e conseguentemente ordinare di utilizzare per la sua realizzazione personale giornalistico regolarizzato ai sensi del CCNL del settore.
Si costituiva la convenuta contestando le legittimazione e l’interesse ad agire dell’ attore e nel merito allegando che la pubblicazione doveva ritenersi ricompresa nella categoria delle riviste “a carattere tecnico, professionale o scientifico” per la cui redazione non è necessario avvalersi di personale giornalistico.
Senza istruttoria, all’ udienza del 22/5/02 la causa veniva trattenuta in decisione.
Innanzitutto questo giudice ritiene che debba essere riconosciuta la legittimazione sostanziale, e quindi l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dell’Ordine attore.
Infatti, tra le attribuzioni dell’ Ordine dei Giornalisti, appaiono preminenti quelle di curare “l’osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia”, vigilare “per la tutela del titolo di giornalista”, procedendo “in qualunque sede, anche giudiziaria” ad ogni “attività diretta alla repressione dell’ esercizio abusivo della professione” (art 11 lett. a) e b)L. 69/63).
Diversamente da quanto opinato dal giudice della cautela, lo svolgimento di siffatta attività di vigilanza si deve necessariamente svolgere anche nei confronti di “soggetti estranei all’ordinamento facente capo all’Ordine attore, cui sono attribuiti poteri di controllo e di gestione essenzialmente nei confronti di giornalisti iscritti”, altrimenti sarebbe priva di significato la previsione normativa di poteri di impulso per la repressione dell’esercizio abusivo della professione. Neppure può ritenersi che tale ulteriore attribuzione sia limitata “all’azione (precipuamente ex art, 348 c.p.) rivolta nei confronti dei professionisti che, pur non essendo iscritti all’albo, svolgono propriamente attività giornalistica abusiva”.
Invero, in una fattispecie del tutto simile (in cui l’Ordine dei Commercialisti di Cagliari chiedeva addirittura dichiararsi nullo l’atto costitutivo di una società, quantomeno nella parte in cui prevedeva tra le attività sociali “la gestione ed il disbrigo di pratiche amministrative ed aziendali”, quindi l’esercizio dell’attività protetta a mezzo di un soggetto diverso dai professionisti iscritti e con modalità diverse da quelle della legge professionale), la S.C. ha autorevolmente stabilito che “a meno di non volere ridurre a mera ed inconcludente apparenza tale funzione di vigilanza, non può non riconoscersi in capo all’ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati, una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consenta di rimuovere una situazione vietata” (…) “pregiudizievole per la categoria professionale e ‑ al tempo stesso ‑ per l’interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l’Ordine è preposto” (Cass. 3361/93)
Premesse per tale conclusione sono, da un lato il riconoscimento della natura dell’Ordine quale “ente esponenziale di una categoria di professionisti” portatore di “interessi collettivi, non solo morali, ma anche giuridici ed economici” della categoria stessa (Cass. 3361193), e dall’altro i risvolti di interesse generale della funzione attribuita dell’Ordine dei Giornalisti di assicurare “nel complesso mondo della stampa e dei rapporti tra giornalisti ed editori, la rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla, rafforzando quella libertà di manifestazione del pensiero che è cardine dell’ordinamento democratico” (Corte Cost. 98/68).
Per questo, oltre alla legittimazione ad agire, deve riconoscersi all’Ordine attore anche il concreto interesse ex art. 100 c.p.c. a veder accertato se nella pubblicazione di Guida al Lavoro a mezzo di personale non giornalistico costituisca una violazione della legge professionale ‑ quindi della dignità professionale come sopra ricostruita ‑ o legittimamente rientri nella esenzione prevista dall’ art. 28 L. 69/63.
In proposito, va ricordato che dalla lettera dell’art. 28 cit. si deduce che la valutazione della natura della pubblicazione spetta al Consiglio dell’Ordine stesso, posto che le eventuali controversie andrebbero risolte irrevocabilmente dal Consiglio Nazionale, che tuttavia non è stato adito dall’ editore interessato.
Quindi, essendo pacifico che l’editore non si sia spontaneamente adeguato alla deliberazione dell’Ordine, l’eventuale situazione vietata dalla legge, non sarebbe altrimenti eliminabile che con l’intervento del giudice.
Non è in contestazione, nel presente giudizio, la ricostruzione della nozione di attività giornalistica finalizzata all’informazione critica, offerta dall’attore, ma solo la qualificazione della rivista “Guida al lavoro”, ritenuta dall’editrice pubblicazione, se non strettamente scientifica, quantomeno tecnica o professionale.
Ora, se non paiono decisivi né il carattere di attualità delle notizie riportate (che ben potrebbe essere proprio anche di periodici tecnici o professionali), né la veste grafica assunta (non potendo concordarsi con l’apodittica affermazione di irrilevanza per i lettori specialisti dell’aspetto esteriore della rivista), nè la sua presenza o meno in edicola, occorre concentrarsi sul pubblico cui il periodico in questione si rivolge.
Infatti sembra al giudice condivisìbile il criterio di individuazione delle riviste scientifiche, tecniche e professionali rappresentato dalla compresenza di due presupposti: quello oggettivo del contenuto, esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione e quello soggettivo della esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori della medesima scienza o professione. Ne verrebbero escluse le pubblicazioni essenzialmente divulgative, con cui gli “operatori” di una disciplina comunicano con un pubblico di “non operatori”.
Innanzitutto deve quindi definirsi quale sia la “scienza” di riferimento di “Guida al lavoro”, che appare essere esclusivamente il campo del diritto del lavoro, cui si riferiscono tutte le informazioni offerte. Pertanto, trattandosi di un settore giuridico, i suoi “operatori” non possono essere tutti i soggetti interessati all’applicazione delle leggi (lavoratori, datori di lavoro e loro consulenti non giuridici) ma essenzialmente i professionisti che operano nel campo giuridico (avvocati, magistrati, professori di diritto). In concreto, da un esame delle copie di “Guida al lavoro” prodotte dall’attore emerge che si tratta di un prodotto informativo sicuramente tempestivo e realizzato da soggetti competenti nelle discipline lavoristiche, certamente utilizzabile anche dagli esperti dei settore e dagli operatori della disciplina, ma assai differente dalle pubblicazioni strettamente “scientifiche”. Invero, il contenuto delle varie sezioni, pur curato, appare connotato da una voluta semplicità di toni (si considerino i riferimenti giurisprudenziali nelle note alle sentenze, talvolta privi dell’indicazione del numero ed AG che li hanno emanati), che agli addetti ai lavori potrebbe apparire semplicistica, ma che risulta essenziale ove si voglia fornire essenzialmente uno strumento informativo diretto a soggetti che, pur dovendo operare tenendo in considerazione la normativa in questione (si pensi ai responsabili del personale e dell’amministrazione, consulenti ecc.), non possono certo definirsi professionisti nel campo del diritto del lavoro.
Pertanto, la pubblicazione in oggetto, al pari delle altre “Guide” pratiche edite dalla convenuta appare indirizzata essenzialmente a fornire informazioni tempestive e di facile fruizione a soggetti che, pur avendo a che fare a vario titolo con i rapporti di lavoro, sono estranei al settore dei veri e propri “specialisti” della materia, con l’ – utilissimo ‑ effetto di estendere la conoscenza della materia, al di fuori di tale ristretto campo.
Quindi risulta condivisibile la conclusione cui è giunto l’Ordine attore nella delibera 19/1/98 (doc. 8) in relazione alla natura non tecnico‑professionale della rivista in oggetto.
All’accertamento del carattere giornalistico della pubblicazione, consegue l’obbligo della convenuta di conformarsi alla legge professionale in relazione alle posizioni di direttore e redattori.
Non ritiene invece questo giudice che il mero compito di vigilanza del titolo di giornalista legittimi l’attore a sostituirsi ai lavoratori interessati nell’accertamento del CCNL applicabile alle singole posizioni, difettando un interesse ex art. 100 c.p.c. alla definizione della concreta disciplina del rapporta di lavoro di soggetti estranei al presente giudizio.
La convenuta, soccombente, deve essere condannata a rifondere all’attore le spese di lite, qui liquidate d’ ufficio in euro 4.800,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
A) accerta che il settimanale “Guida al lavoro” edito dalla s.p.a. “IL SOLE 24 ORE” ha natura giornalistica, con conseguente obbligo dell’ editore di uniformarsi alla legge professionale dei giornalisti in relazione al personale di redazione del periodico in oggetto;
B) b) condanna la convenuta a rifondere all’Ordine attore le spese di lite come sopra liquidate in euro 4.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 6/10/02
Il giudice Paola Gandolfi
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